Bonus 80 € – Ecco a chi, quanto spetta e come applicarlo

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Con la pubblicazione della circolare della Agenzia delle Entrate n. 8/E, di attuazione del Decreto Legge 66/2014 si possono finalmente e definitivamente stabilire i destinatari, gli importi e l’iter procedurale per l’applicazione del credito d’imposta utile alla riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti ed assimilati, cd. “bonus 80€”.

Esaminiamo ora a chi, quanto e come verrà erogato il cd. bonus 80€

CHI – Ovvero i destinatari del provvedimento

Il comma 1-bis del citato D.L. richiede di verificare tre presupposti per la maturazione del diritto al credito:

  • tipologia di reddito prodotto;
  • sussistenza di un’imposta a debito dopo aver apportato solo le detrazioni per lavoro, (sono escluse le detrazioni per carichi di famiglia);
  • importo del reddito complessivo.

1) Potenziali beneficiari del credito sono innanzitutto i contribuenti il cui reddito complessivo è formato:

  • dai redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del TUIR;
  • dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50, comma 1, del TUIR.

Questi ultimi sono identificabili tra i contribuenti il cui reddito è composto da:

  • compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
  • le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
  • somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
  • redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
  • remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
  • le prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis);
  • compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).

2) I contribuenti titolari dei redditi in precedenza indicati devono altresì avere un’imposta lorda, determinata su detti redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in base al comma 1 dell’art. 13 del TUIR.
Non rileva la circostanza che l’imposta lorda del contribuente generata dai redditi di lavoro dipendente e assimilati sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse da quelle previste dall’art. 13, comma 1, del TUIR, quali, ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia previste dall’articolo 12 del medesimo TUIR.

3)Per aver diritto al credito è necessario, infine, che il contribuente sia titolare di un reddito complessivo per l’anno d’imposta 2014 non superiore a 26.000 euro.
Anche il reddito complessivo rilevante ai fini in esame è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (cfr. comma 6-bis dell’art. 13 del TUIR).

Per quanto detto sono esclusi dal credito:

  • i contribuenti il cui reddito complessivo non è formato dai redditi specificati dal comma 1-bis;
  • i contribuenti che non hanno un’imposta lorda generata da redditi specificati al comma 1-bis superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati, spettanti in base all’art. 13, comma 1, del TUIR;
  • i contribuenti che, pur avendo un’imposta lorda “capiente”, sono titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000.

QUANTO – Ovvero le modalità di determinazione del credito

L’importo del credito è di 640 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro. Cliccando sul link sottostante si potrà consultare la tabella che quantifica il valore sia mensile che complessivo della detrazione d’imposta per i redditi da 24.001 € fino a 25.999 euro per scaglioni di 1 euro (24.002 euro, 24.003 euro ecc,ecc).
Per espressa previsione del comma 2 dell’articolo 1 del decreto, il credito “è rapportato al periodo di lavoro nell’anno”. Per tale ragione, ove ricorrano i presupposti per fruirne, il credito di euro 640, o il minore importo spettante per effetto della riduzione prevista per i titolari di reddito complessivo superiore a euro 24.000 ma non a euro 26.000, deve essere rapportato in relazione alla durata, eventualmente inferiore all’anno, del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nell’anno.

COME – Ovvero le modalità di erogazione del credito

I sostituti d’imposta, al ricorrere delle condizioni previste dal comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR, sono tenuti a riconoscere il credito “in via automatica”.

Ciò comporta che i sostituti d’imposta, che erogano le tipologie di redditi che conferiscono ai beneficiari il diritto al credito, devono riconoscere il credito spettante, in aggiunta alle retribuzioni erogate, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari.

Il credito, per espressa previsione del comma 4 dell’art. 1 del decreto, è riconosciuto “ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile”.

Considerata la data di entrata in vigore del decreto, i sostituti d’imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio.
Solo nella particolare ipotesi in cui ciò non sia possibile per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni erogate nel successivo mese di giugno, ferma restando la ripartizione dell’intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell’anno 2014.

Fermo restando che i sostituti d’imposta devono riconoscere in via automatica il credito in base alle informazioni in loro possesso, i contribuenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio, ad esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000 derivante da redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d’imposta, sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

Si ricorda che il reddito complessivo ai sensi dell’articolo 13, comma 6-bis, del TUIR, va assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, dello stesso TUIR.

Il contribuente che abbia comunque percepito dal sostituto d’imposta un credito di cui al comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR in tutto o in parte non spettante è tenuto alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi.

Per ulteriori informazioni cliccate sui link sottostanti:

AdE Circolare 8/E del 28 Aprile 2014

Decreto Irpef Spending Review Testo integrale

TABELLA DETRAZIONE 80 € IN CENTESIMI

 

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