Importi ammortizzatori sociali anno 2014

Con la circolare 29 gennaio 2014, n. 12, l’Inps comunica, per l’anno 2014, gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI (al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26, L. n. 41/1986 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento) nonchè la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

Trattamenti di integrazione salariale

Gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui alla L. n. 427/1980, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione prevista dall’art. 26, L. n. 41/1986, pari attualmente al 5,84%, e la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto, sono i seguenti:

 

Retribuzione (euro)

Tetto

Importo lordo (euro)

Importo netto (euro)

Inferiore o uguale a 2.098,04

Basso

969,77

913,14

Superiore a 2.098,04

Alto

1.165,58

1.097,51

A tali importi deve poi essere aggiunto, ex art. 2, comma 17, L. n. 549/1995, un ulteriore incremento del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali. Pertanto, per tale settore, gli importi sono i seguenti:

 

Retribuzione (euro)

Tetto

Importo lordo (euro)

Importo netto (euro)

Inferiore o uguale a 2.098,04

Basso

1.163,72

1.095,76

Superiore a 2.098,04

Alto

1.398,70

1.317,02

 

Indennità di mobilità

A decorrere dal 1° gennaio 2014, gli importi massimi mensili, da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2013, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto, sono, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione di cui all’art. 26, L. n. 41/1986:

 

Retribuzione (euro)

Tetto

Importo lordo (euro)

Importo netto (euro)

Inferiore o uguale a 2.098,04

Basso

969,77

913,14

Superiore a 2.098,04

Alto

1.165,58

1.097,51

 

Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia

Gli importi indicati per l’indennità di mobilità si applicano anche nei confronti dei lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’art. 11, commi 2 e 3, L. n. 223/1991 ed all’art. 3, comma 3, L. n. 451/1994.

Invece, l’importo da corrispondere ai lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge n. 427/1975, rivalutato ai sensi dell’art. 2, comma 150, L. n. 191/2009, è fissato, per l’anno 2014, in euro 634,07 che, al netto della riduzione del 5,84%, è pari ad euro 597,04.

Indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 7, L. n. 92/2012 (c.d. Riforma del mercato del lavoro), la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI è pari, per il 2014, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 142/2012 e a seguito della rivalutazione annuale, ad euro 1.192,98.

Per l’anno 2014 l’importo massimo mensile delle suddette indennità, per le quali non opera la riduzione di cui all’art. 26, L. n. 41/1986, non può in ogni caso superare euro 1.165,58.

Lo stesso importo massimo previsto per l’indennità di disoccupazione ASpI si applica anche nel caso di erogazione della prestazione ai lavoratori sospesi ai sensi dell’art. 3, comma 17, L. n. 92/2012.

Indennità di disoccupazione agricola

Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2014 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2013, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno.

Pertanto, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. n. 299/1994, che estende al trattamento ordinario di disoccupazione la disciplina dell’importo massimo di cui all’articolo unico, secondo comma, della L. n. 427/1980, tali importi sono pari a quelli indicati nella circolare n. 14/2013 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, vale a dire ad euro 1.152,90 (per ciò che riguarda il massimale più alto) e ad euro 959,22 (quanto al massimale più basso).

Assegno per attività socialmente utili

L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, dal 1° gennaio 2014, è pari ad euro 578,98. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’art. 26, L. n. 41/1986.

 

Circolare numero 12 del 29-01-2014


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