Contribuzione 2014 per artigiani e commercianti

Dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’Inps, ai sensi dell’art. 24, comma 22 del D.L. n. 201/2011, aumentano dell’1,3% dall’anno 2012 e successivamente dello 0,45% ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%.

Di conseguenza, l’Inps, con la circolare n. 19 del 4 febbraio 2014, rende noto che, per il 2014, le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, sono pari alla misura del 22,20%.

Continuano a trovare applicazione, anche per l’anno 2014, le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge n. 449/1997, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Inps e le agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 2 della legge n. 233/1990 per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore a ventuno anni.

Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali alla predetta aliquota del 22,20% deve essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’art. 5 del D.Lgs. n. 207/1996, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo di versamento di tale contributo è stato prorogato, dall’art. 35, comma 1 della legge n. 183/2010, sino al 31 dicembre 2014 e dall’art. 1, comma 490, lett. b), L. n. 147/2013 sino al 31 dicembre 2018.

E’ dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito nella misura di € 0,62 mensili.

I contributi devono essere versati tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle seguenti scadenze:

– 16 maggio, 20 agosto, 17 novembre 2014 e 16 febbraio 2015, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;

– entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2013, primo acconto 2014 e secondo acconto 2014.

L’Inps ricorda che già dall’anno 2013 non vengono inviate più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, “Dati del mod. F24″(attraverso la quale si può visualizzare e stampare il modello da utilizzare per effettuare il pagamento).

 

 

Contribuzione I.v.s. sul minimale di reddito

Per l’anno 2014, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo I.v.s. dovuto dagli artigiani e dai commercianti è pari a € 15.516,00.

Pertanto, le aliquote per il corrente anno sono:

 

Artigiani

Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni

22,20%

22,29%

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

19,20%

19,29%

La riduzione contributiva al 19,20% (artigiani) e al 19,29% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

Il contributo calcolato sul reddito minimale risulta così determinato:

 

Artigiani

Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni

3.451,99(3.444,55 I.v.s. + 7,44 maternità)

3.465,96(3.458,52 I.v.s. + 7,44 maternità)

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

2.986,51(2.979,07 I.v.s. + 7,44 maternità)

3.000,48(2.993,04 I.v.s. + 7,44 maternità)

Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul minimale rapportato a mese è pari:

 

Artigiani

Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni

287,67(287,05 I.v.s. + 0,62 maternità)

288,83(288,21 I.v.s. + 0,62 maternità)

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

248,88(248,26 I.v.s. + 0,62 maternità)

250,04(249,42 I.v.s. + 0,62 maternità)

Il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa.

Contribuzione I.v.s. sul reddito eccedente il minimale

Il contributo per l’anno 2014 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2013 per la quota eccedente il minimale di € 15.516,00 annui in base alle aliquote di cui sopra e fino al limite di retribuzione annua pensionabile pari per il corrente anno a € 46.031,00.

Per i redditi superiori a € 46.031,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale ex art. 3-ter della legge n. 438/1992.

Pertanto, le aliquote contributive risultano pari a:

 

Scaglione
di reddito

Artigiani

Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni

fino a 46.031,00da 46.031,01

22,20%23,20%

22,29%23,29%

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

fino a 46.031,00da 46.031,01

19,20%20,20%

19,29%20,29%

Tale contributo, denominato contributo a conguaglio, sommato al contributo sul minimale di reddito di cui in precedenza deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2014.

Massimale di reddito annuo imponibile

Per l’anno 2014, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi I.v.s. è pari a € 76.718,00 (€ 46.031,00 + € 30.687,00).

Infatti, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 4 della legge n. 233/1990, in presenza di un reddito d’impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l’assicurazione generale obbligatoria I.v.s. dei lavoratori dipendenti (2%), la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2014 pari a € 46.031,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari a 2/3 del limite stesso.

Tali redditi sono limiti individuali e, quindi, da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa e non massimali globali da riferire all’impresa stessa.

Gli stessi riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2014, ad € 100.123,00 e lo stesso non è frazionabile in ragione mensile.

Pertanto, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’I.v.s. risulta pari a:

 

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Artigiani

Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni

17.338,27 (46.031,00 x 22,20% + 30.687,00 x 23,20%)

17.407,31 (46.031,00 x 22,29% + 30.687,00 x 23,29%)

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

15.036,73 (46.031,00 x 19,20% + 30.687,00 x 20,20%)

15.105,77 (46.031,00 x 19,29% + 30.687,00 x 20,29%)

 

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva

Artigiani

Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni

22.768,23 (46.031,00 x 22,20% + 54.092,00 x 23,20%)

22.858,34 (46.031,00 x 22,29% + 54.092,00 x 23,29%)

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

19.764,54 (46.031,00 x 19,20% + 54.092,00 x 20,20%)

19.854,65 (46.031,00 x 19,29% + 54.092,00 x 20,29%)

Contribuzione a saldo

Ai sensi della legge n. 438/1992, il contributo I.v.s. dovuto da artigiani e commercianti è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza; è rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell’anno 2014, ai redditi 2014, da denunciare al fisco nel 2015).

Pertanto, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2014, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Imprese con collaboratori

Nel caso di imprese con familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale vanno determinati nella seguente maniera:

– imprese familiari legalmente costituite: sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;

– aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell’impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.

Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo

Coloro che esercitano l’attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti non sono soggetti all’osservanza del minimale annuo di reddito.

Di conseguenza, gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale I.v.s. calcolati sull’effettivo reddito, maggiorati dell’importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili.

Circolare numero 19 del 04-02-2014


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