Calcolo ricongiunzione lavoratori part-time

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L’Inps, con messaggio 24 marzo 2014, n. 3515 segnala dei chiarimenti circa le modalità di calcolo dell’onere di ricongiunzione dovuto in corrispondenza di periodi che verranno computati nella quota pensione, calcolata secondo il metodo contributivo, per rapporti di lavoro part-time.

L’Inps segnala che per effettuare il calcolo dell’onere è necessario applicare la seguente formula:

RMS x aliquota IVS x n. settimane ricongiunte

Laddove:

  • RMS= retribuzione ultime 52 settimane utili per la misura della pensione

  • Aliquota IVS= aliquota IVS in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione in cui viene richiesta la richiesta di congiunzione

  • N. settimane ricongiunte= n. delle settimane utili alla misura della pensione che si intendono ricongiungere.

 Dall’importo ottenuto bisogna sottrarre l’importo dei contributi comunicati dall’ordinamento pensionistico che trasferisce la contribuzione.

 Alla somma residua deve essere poi applicata la riduzione del 50% (tranne nelle ipotesi disciplinate dalla legge n. 45/1990 che non prevede la riduzione dell’onere al 50 per cento).

I periodi ricongiunti devono essere accreditati ed utilizzati mantenendo la stessa retribuzione e le medesime caratteristiche dell’ordinamento di provenienza, garantendo agli interessati una valutazione dei medesimi periodi ai fini pensionistici rispondente a quella che si sarebbe determinata presso la gestione previdenziale di origine.

Per ulteriori informazioni cliccare sul link sottostante:

Messaggio Inps per calcolo ricongiunzione part-time

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