Da Lunedì 7/4 obbligo del certificato penale per chi lavora con i minori

obbligo certificato penale per chi lavora con i minori dal 7/4/2014

Da lunedì 7/4/2014, chiunque impiega una persona che lavori a contatto con i minori, deve procurarsi il certificato penale di quel soggetto, per escludere che lo stesso abbia commesso reati legati allo sfruttamento sessuale dei più giovani. Ciò è quanto prevede l’art. 2 del d. LGS 39/2014.

Scuole, associazioni sportive, case di cura, ospedali e centri di riabilitazione dovranno in fretta ottemperare a questo nuovo adempimento per non incorrere nelle pesanti sanzioni previste che vanno da un minimo di € 10.000 ad un massimo di € 15.000.

L’obbligo, per ora, è relativo alle assunzioni che partono dal giorno 07/04/2014.

In riferimento alla concreta attuazione del decreto legislativo n. 39/2014, l’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia ha diramato due interessanti note di chiarimento.

Con la prima nota si chiarisce che l’obbligo di presentazione del certificato penale trova applicazione solo ed esclusivamente con riferimento ai rapporti di lavoro definiti, in relazione ai quali, cioè, il soggetto che si avvale dell’opera di terzi assume a tutti gli effetti la qualità di “datore di lavoro”.
In questo caso, l’obbligo sussiste a partire dal 7 aprile 2014 per i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Ciò premesso, non rientrano nell’obbligo della certificazione del casellario giudiziale tutti i soggetti che prestano la propria opera presso le società e associazioni sportive dilettantistiche (istruttori e tecnici compresi) con i quali non si sia configurato un rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

Con la seconda nota l’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia chiarisce che, nei casi in cui la certificazione sia obbligatoria, nelle more del rilascio del certificato regolarmente richiesto da parte del Casellario, si potrà procedere all’utilizzo dei lavoratori addetti ai minori previa acquisizione di atto di notorietà avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Alleghiamo il Decreto legislativo, le due note e il modello per la richiesta del certificato nei links sottostanti:

Decreto legislativo sfruttamento minorile

Nota ministero giustizia 1

Nota ministero giustizia_2

Modello_cert_penale_minori

 

 


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