Minimali INAIL 2014

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L’Inail, con la circolare n. 21 del 27 marzo 2014, comunica i valori, per l’anno 2014, dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi, rivalutati in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita fissato dall’Istat, per l’anno 2013, nella misura del 1,1%, e gli importi dei premi speciali unitari.

Tali limiti sono stati adeguati, ove inferiori, a 47,58 euro (9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore dal 1° gennaio 2014, pari a 500,88 euro mensili).

Pertanto, per la generalità dei lavoratori dipendenti, con esclusione degli operai agricoli, il minimale giornaliero risulta pari a 47,58 euro.

Per gli operai agricoli il limite minimo di retribuzione giornaliera è aggiornato solo in base all’indice Istat, non dovendo essere adeguato al superiore importo del minimale. Per l’anno 2014, il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari a euro 42,33.

Per alcune categorie di lavoratori il premio deve essere calcolato sulla base di una retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita, equivalente, dal 1° luglio 2013, ad euro 53,28 giornalieri e 1.331,93 euro mensili.
Le categorie interessate sono:

  • detenuti ed internati;
  • allievi dei corsi di istruzione professionale;
  • lavoratori in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
  • lavoratori in tirocini formativi e di orientamento;
  • lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale.

Per i familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’art. 230-bis del cod. civ. si applica, invece, la retribuzione convenzionale giornaliera, equivalente, dal 1° luglio 2013, ad euro 53,51 e mensile equivalente ad euro 1.337,71.

Con riferimento ai lavoratori con contratto a tempo parziale la base imponibile convenzionale è determinata moltiplicando la retribuzione oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurativo.

La retribuzione oraria minimale si ottiene moltiplicando il minimale giornaliero della generalità dei lavoratori dipendenti per le giornate di lavoro settimanale ad orario normale (sempre pari a 6, anche se l’orario di lavoro è distribuito in 5 giorni settimanali). L’importo così ottenuto si divide per le ore di lavoro settimanale ad orario normale previste per i lavoratori a tempo pieno. Pertanto, se l’orario normale è di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale per l’anno 2014 è pari a 7,14 euro.

La retribuzione oraria tabellare si ottiene dividendo l’importo della retribuzione annua tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per le ore annue stabilite dalla stessa contrattazione per i lavoratori a tempo pieno.

La retribuzione annua tabellare (paga base o minimo tabellare) include anche le mensilità aggiuntive, ad esclusione di ogni altro istituto economico di natura contrattuale: contingenza – pure se conglobata nella paga base – scatti di anzianità, eventuali emolumenti stabiliti dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale, ecc.

Determinati i due valori di cui sopra (retribuzione oraria minimale e retribuzione oraria tabellare), ai fini assicurativi deve essere scelto il maggiore dei due e tale importo convenzionale va moltiplicato per le ore complessive da retribuire in forza di legge o di contratto.

I lavoratori contitolari del contratto di lavoro ripartito sono assimilati, ai fini del calcolo dei premi, ai lavoratori a tempo parziale. Pertanto, per tali soggetti, si deve tenere conto della retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare) moltiplicata per la totalità delle ore effettivamente prestate nel periodo assicurativo dai contitolari del contratto di lavoro.

Per i dirigenti la base imponibile è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita. Al riguardo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi. Per i lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time, si deve calcolare l’importo orario del massimale di rendita, da moltiplicare per l’orario definito nel rapporto di lavoro a tempo parziale. Dal 1° luglio 2013 la retribuzione convenzionale oraria ammonta ad euro 12,37, quella giornaliera ad euro 98,94 e quella mensile ad euro 2.473,58.

Per i lavoratori parasubordinati la base imponibile è costituita dai “compensi effettivamente percepiti”, da determinare secondo l’art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 (Tuir), nel rispetto del minimale e massimale di rendita. Dal momento che il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non prevede una prestazione a tempo, il minimale ed il massimale di rendita devono essere divisi in mesi (anziché in giorni), al fine di confrontare il minimale ed il massimale mensile con il compenso medio mensile, ottenuto dividendo i compensi effettivi per mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione. L’importo mensile risultante da questo confronto va, poi, moltiplicato per i mesi sopra indicati, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione. Dal 1° luglio 2013, il limite minimo dell’imponibile mensile per i lavoratori parasubordinati corrisponde a 1.331,93 euro ed il massimale dell’imponibile è di 2.473,58 euro.

Nell’ipotesi di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare ovvero, nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente e con un compenso non superiore ad euro 5.000,00 (c.d. prestazioni occasionali), la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e del massimale di rendita e deve essere:

  • rapportata ai giorni di effettiva durata del rapporto, qualora in sede contrattuale sia prevista l’effettiva durata del rapporto;
  • rapportata al mese, qualora in sede contrattuale non sia specificata la durata effettiva del rapporto.

Dal 1° luglio 2013, il limite minimo dell’imponibile giornaliero corrisponde ad euro 53,28 e quello massimo a 98,94 euro; il limite minimo dell’imponibile mensile corrisponde ad euro 1.331,93 e quello massimo ad euro 2.473,58.

Per gli sportivi professionisti dipendenti la base imponibile è costituita dalla retribuzione effettiva, nel rispetto del minimale e massimale di rendita. Pertanto, dopo avere applicato il criterio del calcolo delle retribuzioni effettive minime, deve essere operato un confronto tra la retribuzione effettiva annua con il minimale ed il massimale di rendita. Dal 1° luglio 2013, il limite minimo e massimo dell’imponibile annuale ammontano rispettivamente ad euro 15.983,10 ed euro 29.682,90.

Quando la natura della lavorazione svolta, le modalità di esecuzione della stessa ed altre circostanze rendono difficile l’accertamento degli elementi necessari ai fini del calcolo del premio ordinario, si sostituisce il premio da applicare sull’importo delle retribuzioni con dei premi speciali unitari. Questi premi vengono fissati in base ad elementi idonei diversi da retribuzione imponibile e tasso di tariffa, e sono generalmente calcolati in rapporto ad una retribuzione minima giornaliera.

Circa il profilo risarcitorio, l’Inail precisa che l’indennità per inabilità temporanea assoluta a favore delle categorie per cui è intervenuta la variazione salariale deve essere adeguata alle nuove misure nelle fattispecie verificatesi dal 1° luglio 2013, nonché in quelle per le quali, alla stessa data, risulti in corso tale trattamento economico; mentre ai fini delle rendite per inabilità permanente ed ai superstiti, relative ad eventi verificatisi dal 1° luglio 2013, il minimale giornaliero di rendita è fissato ad euro 53,28 (euro 15.983,10 annuale) ed il massimale ad euro 98,94 (euro 29.682,90 annuale).

Per ulteriori informazioni cliccate sul link sottostante:

Inail circolare 27 marzo 2014, n. 21


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