Registro infortuni – Vidimazione obbligatoria solo nelle regioni che non hanno abolito tale prassi

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Il Ministero del lavoro – Commissione per gli interpelli , nel rispondere ad un quesito avanzato dall’Ordine dei consulenti del lavoro in merito all’applicabilità del regime sanzionatorio per la mancata vidimazione del registro degli infortuni, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, ha ribadito che stante la mancata adozione dei decreti attuaitivi previsti all’art. 8, comma 4, del decreto medesimo resta in vigore l’obbligo della tenuta e vidimazione preventiva del registro infortuni.

Il registro deve essere conforme al modello approvato con D.M. 12 settembre 1958 (come modificato dal D.M. 5 dicembre 1996), istitutivo dello stesso e tuttora in vigore.

In caso di non ottemperanza alla tenuta e alla vidimazione è applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 89, comma 3, del D.Lgs. n. 626/1994.

Chiariti definitivamente i dubbi circa l’obbligo di tenuta del registro che rimane immutato per tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione del citato D. Lgs, 81/2008, è necessario fare un ragionamento più articolato per quanto concerne l’obbligo di preventiva vidimazione dello stesso.

Su tale argomento l’interpello precisa che il registro deve essere vidimato salvo che nelle Regioni che hanno abolito tale prassi.

Nel corso di questi ultimi anni, diverse regioni hanno approvato provvedimenti (leggi regionali, regolamenti) che prevedono l’abolizione definitivamente della vidimazione del registro infortuni.
E’ il caso della Regione Lombardia che ha già abolito l’obbligo di vidimazione del registro infortuni, con la Legge Regionale n. 8 del 2 aprile 2007, la quale ha recepito la necessità operativa di caducare gli adempimenti inutili e spesse volte duplicati.
Successivamente anche la Regione Liguria e la Regione Calabria hanno deliberato in tal senso e proprio di recente la Regione Campania, con la modifica dell’art. 56 dello Statuto della Regione, con efficacia 1/4/2014 ha abolito l’obbligo di vidimazione. 

Riassumendo possiamo dire che permane SEMPRE l’obbligo di tenuta del registro infortuni, che NON SEMPRE, o meglio NON IN TUTTE LE REGIONI deve essere preventivamente vidimato.

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Interpello 9-2014


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