Lotta agli abusi su minori – Scheda pratica del Ministero della giustizia

In relazione al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile” (cfr. notizia del 04/4/2014), il Ministero della giustizia ha pubblicato sul proprio sito internet in data 10 aprile 2014 una scheda pratica con le modalità di richiesta del certificato penale di cui all’art. 25-bis del D.P.R. n. 313/2002 ed i relativi costi.

Il Ministero chiarisce che il certificato penale richiesto dal datore di lavoro ha lo stesso contenuto del certificato penale richiesto dall’interessato ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 313/2002.

Deve essere richiesto dal datore di lavoro privato, inteso anche come associazione/organizzazione di volontariato quando intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, per verificare nei confronti di detta persona l’esistenza di condanne per i reati previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

L’obbligo di richiedere il certificato sorge solo quando si intenda stipulare un contratto di lavoro e non quando ci si avvalga di semplici forme di collaborazione.

La richiesta non va ripetuta alla scadenza della validità del certificato (6 mesi) e non va presentata per le persone già impiegate alla data di entrata in vigore della normativa (6 aprile 2014).

La richiesta va presentata dal datore di lavoro, munito di documento di riconoscimento in corso di validità, o da persona da lui delegata, utilizzando l’apposito modello, previa acquisizione del consenso della persona interessata.

In caso di datore di lavoro pubblico, il certificato deve essere richiesto dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi per gli stessi fini descritti per il datore di lavoro privato e sempre nel caso in cui si intenda instaurare con la persona un rapporto di lavoro di tipo contrattuale. La richiesta va effettuata tramite il modulo già in uso per le pubbliche amministrazioni.

Il certificato penale richiesto dal datore di lavoro può ottenersi presso qualunque ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza della persona che si intende impiegare.

Inoltre, il Ministero della giustizia ha predisposto una serie di faq (risposte a domande frequenti) sull’argomento.

FAQ

  • Dal 6 aprile 2014 chi assume nuovi dipendenti per lo svolgimento di attività a contatto con i minori dovrà richiedere il certificato del casellario ai sensi dell’art. 25 bis del DPR 313/2002. L’obbligo c’è anche nei confronti di chi è già stato assunto?

    No. L’obbligo per il datore di lavoro sorge all’atto dell’assunzione e quando, scaduto il termine di durata previsto, il datore di lavoro stipuli altro e nuovo contratto con lo stesso lavoratore.

  • In quali casi il datore di lavoro ha l’obbligo di richiedere il certificato ai sensi dell’art. 25 bis del DPR 313/2002?

    In tutti i casi in cui si instaura con la persona un rapporto contrattuale con prestazioni corrispettive, per attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori. L’obbligo non sorge, invece, per le forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro.

  • I certificati valgono 6 mesi. Il datore di lavoro dovrà quindi richiedere il certificato ai sensi dell’art. 25 bis del DPR 313/2002 per i suoi dipendenti ogni 6 mesi?

    No. Il certificato va richiesto solo al momento dell’assunzione.

  • In attesa del certificato richiesto dal datore di lavoro si può procedere alla stipula del contratto?

    Si. In attesa dell’acquisizione del certificato, se il datore di lavoro è pubblico può acquisire dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva di certificazione; se il datore è privato, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

  • Le esenzioni dal bollo sono soltanto quelle indicate nel D.P.R. 642/72, tabella allegato B?

    Le esenzioni indicate nel DPR 642/72 sono quelle principali. Altri casi di esenzione potrebbero però essere presenti in normative specifiche.

  • Con riferimento alle prescrizioni del D.Lgs. 39/2014, che si intende per “attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori”?

    Per attività professionali o attività volontarie organizzate si intende tutte le professioni o i lavori (ad es. quelle di insegnante, bidello, pediatra, allenatore, educatore) per i quali l’oggetto della prestazione comporta un contatto diretto e regolare con i minori a fronte di uno specifico rapporto di lavoro.

  • Attività professionali quali esempio quella di medico odontoiatra o medico pediatra che comporta attività verso i minori è assoggettata alle prescrizioni del DL 39/2014 con riferimento ai propri lavoratori dipendenti?

    Si.

  • Sono la vice-presidente di una Associazione Culturale che organizza, tra le altre cose, corsi di scuola di musica primaria (quindi rivolti principalmente a minorenni). Per l’organizzazione di questi corsi ci avvaliamo della collaborazione di professionisti che rilasciano regolare fattura come titolari di partita iva. Ci dobbiamo ritenere datori di lavoro e quindi richiedere per questi professionisti il certificato penale del casellario giudiziale ai sensi dell’art. 25 bis del DPR 313/2002?

    Si, qualora l’attività svolta dal professionista sia oggetto di un contratto, comunque qualificato, che faccia sorgere un rapporto di lavoro con prestazioni corrispettive.

Alleghiamo la scheda pratica proposta dal Ministero della Giustizia: 

Scheda Pratica Ministero della Giustizia

 


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