Certificato penale per chi lavora con i minori – La circolare del Ministero del Lavoro contiene interessanti novità

obbligo certificato penale per chi lavora con i minori dal 7/4/2014

La normativa riguardante il certificato penale per chi lavora con minori (cfr.  nostro articolo di ieri e articolo pubblicato in data 04/4/2014) ha interessato anche il Ministero del Lavoro, che pubblica alcuni chiarimenti.

In adesione all’orientamento del Ministero della giustizia, per quanto concerne il campo applicativo, il Ministero del lavoro chiarisce che l’obbligo di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale riguarda esclusivamente i nuovi rapporti instaurati a decorrere dal 6 aprile 2014 e non si applica a tutti i rapporti già in essere a tale data.

Inoltre, in merito alla dizione di “impiego al lavoro” il Ministero del lavoro ritiene che una corretta applicazione delle previsione non possa essere limitata alle sole tipologie di lavoro subordinato, ma che ricomprenda anche quelle forme di attività di natura autonoma che comportino un contatto continuativo con i minori fra i quali, in primo luogo, eventuali ipotesi di collaborazione a progetto, associazione in partecipazione, ecc.

Sono esclusi , quantomeno sotto il profilo sanzionatorio, i rapporti diversi da quelli di lavoro in senso stretto e cioè i rapporti di volontariato. Per le organizzazioni di volontariato l’obbligo di richiedere il certificato sussiste nei soli casi in cui le stesse, per lo svolgimento di attività volontarie organizzate, assumono la veste di datori di lavoro.

Esclusi i datori di lavoro domestico nel caso di assunzione di baby-sitter o comunque di persone impiegate in attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, perché il Legislatore ha voluto tutelare i minori quando gli stessi sono al di fuori dell’ambito familiare, ambito nel quale il genitore “datore di lavoro” può maggiormente adottare tutte le cautele necessarie nei riguardi del bambino/ragazzo.

Riguardo al personale interessato, l’obbligo di richiedere il certificato penale riguarda i datori di lavoro che impieghino personale per lo svolgimento di attività professionali che comportino contatti diretti e regolari con minori, comprese le agenzie di somministrazione qualora dal relativo contratto di fornitura risulti evidente l’impiego del lavoratore nelle attività in questione.

Il personale interessato è solo quello che ha un contatto non mediato e continuativo con i minori. Di conseguenza l’obbligo non riguarda i dirigenti, i responsabili e i preposti e comunque quelle figure che sovraintendono all’attività svolta dall’operatore diretto, che possono avere solo un contatto occasionale con i minori.

L’adempimento è circoscritto alle attività professionali che presuppongono un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori (insegnanti di scuole pubbliche e private, conducenti di scuolabus, animatori turistici per bambini/ragazzi, istruttori sportivi per bambini/ragazzi, personale addetto alla somministrazione diretta di pasti all’interno di mense scolastiche ecc.). Rimangono fuori quelle attività rivolte ad una platea di destinatari non preventivamente determinabile, in quanto rivolte ad utenza indifferenziata, ma dove è comunque possibile la presenza di minori.

Alleghiamo di seguito la circolare 11/04/2014, n. 9 del Ministero.

Ministero del Lavoro circolare 11/4/2014 n. 9

 


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